Le previsioni introdotte con la Riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 12 gennaio 2019) in materia di assetti organizzativi dell’impresa e del sistema di revisione e controllo, costituiscono un onere rilevante per le imprese italiane chiamate ad adeguarsi, in termini di costi e di innalzamento della responsabilità degli amministratori ma anche un’occasione di crescita e sviluppo.
In particolare, il Legislatore ha introdotto all’art. 375 CCI (che modifica in maniera rilevante l’art. 2086 c.c.) il dovere, per l’imprenditore collettivo:

  • di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
  • di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’obiettivo concreto che il legislatore intende perseguire con il duplice obbligo imposto all’imprenditore è quello di prevenire una situazione di crisi irreversibile e giungere alla composizione della stessa.
La norma va letta in coordinamento alle nuove disposizioni in materia di revisione e controllo. Vengono infatti introdotti obblighi di segnalazione interna (ex art. 14 CCI,) affidati agli organi di controllo societari ed esterna (ex art. 15 CCI), in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agente di riscossione).

Tali verifiche rispondono all’esigenza di garantire la correttezza degli adempimenti posti in essere dagli amministratori, dando così vita al sistema delle procedure di allerta e gestione della crisi volto a rendere efficace l’obiettivo del legislatore di prevenire la situazione di insolvenza irreversibile e garantire la conservazione dell’impresa.
L'OCRI (Organo di Composizione delle Crisi d'Impresa) è costituito presso ciascuna CCIAA con il compito di ricevere le segnalazioni di cui sopra, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
La norma non riguarda solo le imprese con oltre 20 dipendenti o con oltre 4 milioni di fatturato, 2 milioni dell’attivo dello stato patrimoniale (basta superare uno di questi limiti).
Queste avevano l’obbligo di nominare un Sindaco Revisore da segnalare peraltro alla CCIAA competente per territorio (questo obbligo scadeva il 15 gennaio u.s. come detto nelle precedenti comunicazioni).
Tutte le altre società hanno il dovere di segnalare all’OCRI situazioni di criticità aziendali per prevenire lo stato di crisi ed evitare fallimenti, ecc.
Nelle prossime news Vi daremo ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributario dell'Associazione (tel. 0583/47641).