Il Decreto Fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 12472019) vengono introdotti nuovi adempimenti a carico dei Committenti, Appaltatori e Subappaltatori.
Nel caso di appalti superiori a 200.000,00 euro, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e/o appaltatore, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente e/o appaltatore, dovranno trasmettere entro i 5 giorni successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e/o subappalto identificati mediante codice fiscale, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettagli delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di tali lavoratori.
Gli obblighi di cui sopra non trovano applicazione per le imprese così dette “virtuose” cioè che possano far valere i seguenti requisiti di regolarità fiscale (DURF):

  • risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con le dichiarazioni;
  • abbiano eseguito versamenti nell’ultimo triennio sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte sui redditi, irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro;

I requisiti di cui sopra dovranno essere certificati dall’Agenzia delle Entrate e tale certificazione ha validità di 4 mesi.
Si fa presente che l’appaltatore dovrà inviare la documentazione di cui sopra al committente, mentre il subappaltatore dovrà inviare la documentazione, sia all’appaltatore che al committente.
Il committente e a cascata l’appaltatore, dovrà oltre a farsi consegnare la documentazione, controllare che sai la retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore che le ritenute fiscali non siano “manifestamente incongrue”.

Sanzioni:
In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera ed entro 90 giorni comunicare all’Agenzia delle Entrate tale inadempimento.

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