Con Sentenza n 5608 depositata il 12 febbraio 2021 la Cassazione si è espressa come segue:
in tema di reati tributari il limite previsto dall'art 76 comma 1 del DPR 602/73 opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non per altre categorie di creditori e non costituitsce limite all'adozione nè della confisca penale, sia diretta o per equivalente, nè del sequestro preventivo ad esso finalizzato.
Quanto previsto dalla normativa in tema di riscossione e in particolare dall'art 76 del DPR 602/73 comma 1 non trova applicazione nei provvedimenti di tipo penale per reati tributari
L'art 76 comma 1. stabilsce che:
"Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente".
Il suddetto limite dell’espropriazione immobiliare opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori.
Nel caso di specie la Corte di cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di due imprenditori legali rappresentanti di una Srl.
La misura cautelare era stata ordinata nell'ambito di un’indagine per il reato di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Anche l’immobile prima e unica casa di proprietà di una dei due imprenditori veniva sequestrato.
L’imprenditore presentava ricorso che veniva considerato non fondato in quanto appunto l’art 76 su citato non determina alcun impedimento trovando applicazione sono nei confronti dell’Erario.
Peraltro come sottolineato dalla Cassazione il limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari è inapplicabile anche a norma dell’articolo 2740 del Codice civile che dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Per i reati tributari tali limitazioni non sono espressamente previste, con la conseguenza che non possano essere introdotte deroghe.