Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n.01862 del 16/02/2021 ha disposto l'annullamento della disposizione contenuta nel DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui escludeva gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.
Nelle motivazioni, il provvedimento giurisdizionale segue quanto più volte rappresentato da Confartigianato al Governo, ritenendo illogica la discriminazione tra acconciatori e centri estetici e dispone l'annullamento dell'atto, ordinandone l'esecuzione all'autorità amministrativa.
A nostro avviso tale pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una disposizione a carattere generale ed è da intendersi immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. Tuttavia, parrebbe auspicabile un intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non potendosi escludere che, comunque, in sede locale gli Organi di controllo possano procedere all'irrogazione di sanzioni.
In relazione a questo aspetto, Confartigianato – che aveva più volte denunciato la discriminazione – ha da ultimo avanzato la richiesta di modificare immediatamente il DPCM in questione e comunque di tener conto della sentenza in sede di emanazione degli eventuali provvedimenti successivi al 5 marzo prossimo, data di scadenza del DPCM in questione, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, tra le attività ritenute essenziali.
A questo proposito, laddove in esito alle riaperture, le autorità locali procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l'impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all'autorità accertante l'illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.