La legge di bilancio per il 2020 ha previsto che le misure in favore della creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile possano essere integrate, nel rispetto della normativa dell'UE, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei, sulla base di convenzioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Il decreto in oggetto va a ridefinire le modalità di attuazione delle misure per l'autoimprenditorialità femminile e giovanile. Il decreto e le disposizioni previste si applicheranno alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data che sarà indicata nel successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne stabilirà criteri e modalità di esecuzione. Fino a quando non sarà emanato questo ulteriore provvedimento resteranno valide le disposizioni di cui al decreto interministeriale 8 luglio 2015 , n. 140 che prevede:

  • l'accesso alla misura non solo per i giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall'età;
  • l'applicabilità a tutto il territorio nazionale;
  • solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa);
  • la possibilità di presentare la domanda di accesso alle agevolazioni alle imprese costituite al massimo da 12 mesi;
  • la possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che la Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto ulteriori misure per l'imprenditoria femminile attraverso la creazione di un Fondo a sostegno per l'impresa femminile con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Anche questa norma per essere operativa necessiterà di un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 28 febbraio ed al quale il Ministero stesso sta lavorando.

Importante traguardo raggiunto dalla categoria dei Restauratori di Confartigianato Imprese nell’annosa battaglia sull’elenco unico dei Restauratori di Beni Culturali, che ha ottenuto un grande riconoscimento giuridico grazie alla sentenza del Tar del Lazio (Sentenza n. 1568/2021), che si è espresso in favore degli operatori del settore.
Il giudice, esprimendosi contro la richiesta di un’altra Associazione che chiedeva la creazione di più elenchi dei Restauratori di Beni Culturali in base al titolo di formazione, ha confermato che in Italia esiste un’unica figura di Restauratore di Beni Culturali così come già riconosciuta anche dal Ministero dei Beni culturali e che tutti coloro che vi sono iscritti hanno gli stessi privilegi di legge. Rigettando tali richieste, la sentenza apre, quindi, alla prossima pubblicazione dell’atteso elenco unico.
Roberto Favilla, Direttore di Confartigianato Imprese Lucca, esprime grande sodisfazione per il risultato conseguito, “un unico elenco dei Restauratori di beni culturali abilitati ad effettuare lavori di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell’architettura – afferma Favilla - risolverà la confusione creatasi con la permanenza di differenti modalità di riconoscimento. Nell’elenco unico – gli iscritti dovranno legittimamente risultare differenziati soltanto in ragione del relativo settore di competenza e non anche, come pretendeva l’Associazione ricorrente, in funzione del “titolo” della rispettiva qualifica”.
Favilla esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito e per l’impegno della Confederazione su un tema tanto spinoso quanto vitale per molte imprese del restauro associate.

Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n.01862 del 16/02/2021 ha disposto l'annullamento della disposizione contenuta nel DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui escludeva gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.
Nelle motivazioni, il provvedimento giurisdizionale segue quanto più volte rappresentato da Confartigianato al Governo, ritenendo illogica la discriminazione tra acconciatori e centri estetici e dispone l'annullamento dell'atto, ordinandone l'esecuzione all'autorità amministrativa.
A nostro avviso tale pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una disposizione a carattere generale ed è da intendersi immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. Tuttavia, parrebbe auspicabile un intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non potendosi escludere che, comunque, in sede locale gli Organi di controllo possano procedere all'irrogazione di sanzioni.
In relazione a questo aspetto, Confartigianato – che aveva più volte denunciato la discriminazione – ha da ultimo avanzato la richiesta di modificare immediatamente il DPCM in questione e comunque di tener conto della sentenza in sede di emanazione degli eventuali provvedimenti successivi al 5 marzo prossimo, data di scadenza del DPCM in questione, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, tra le attività ritenute essenziali.
A questo proposito, laddove in esito alle riaperture, le autorità locali procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l'impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all'autorità accertante l'illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.

E' stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate risolve il dubbio in merito al trattamento fiscale delle provvidenze ricevute a norma del D. L. n. 109/2018, quale sostegno a seguito del crollo del “Ponte Morandi”, nel Comune di Genova.
L'articolo 5, comma 3, del decreto legge, aveva autorizzato il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori consistenti nella forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.
Il decreto attuativo (DM 24 dicembre 2018) aveva precisato che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardavano, tra l'altro:

  • le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall'attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  • le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo... la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

Il medesimo decreto aveva anche stabilito i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.
Secondo l'Agenzia delle entrate, tale ristoro assume rilevanza fiscale come contributo in conto esercizio, essendo destinato a fronteggiare esigenze di gestione (cioè, consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo).
In assenza di una espressa previsione di legge occorre far riferimento ai principi ordinari.
Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 85 TUIR, è considerato ricavo di esercizio, che concorre alla formazione del reddito secondo i criteri di competenza o di cassa in ragione del regime contabile applicato dall'impresa.
“E' palese che si tratti di una svista da parte del legislatore – afferma la Presidente di Confartigianato Lucca, Michela Fucile – cionosnostante in merito ai ristori concessi gli autotrasportatori, che sono in prima linea nelle emergenze ed hanno subito enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia del Ponte Morandi, subiscono una beffa ingiustificabile”.

E' stato rinnovato il CCNL (contratto collettivo nazionale) del lavoro domestico (badanti. Baby sitter), scaduto nel 2016, che si applicherà a circa 860mila lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.
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In data 12 febbraio i minimi retributivi 2021 sono stati anche confermati con la firma della Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro, previsto dall'art. 45 del CCNL, senza adeguamenti.
CCNL lavoro domestico 2021 – Le novità introdotte dal nuovo contratto, entrato in vigore il 1 ottobre 2020 e che scadrà il 31 dicembre 2022 riguardano:

  • la nuova denominazione di “assistenti familiari” superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby sitter;
  • l'inserimento in un unico livello BS delle Baby sitter;
  • l'inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi;
  • un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1 gennaio 2021;
  • a partire dal 1 ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente;
  • ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019) verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese;
  • l'estensione del periodo di prova a 30 giorni;
  • la nuova figura dell'assistente familiare educatore formato;
  • l'introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione;
  • viene raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a CassaColf.

Ricordiamo che il nostro Ufficio Paghe effettua il servizio di buste paga anche per le BADANTI (tel. 0583/47641)