Come al solito alle parole non seguono poi i fatti concreti.
Avevamo giudicato la manovra del Governo coraggiosa; 400 milioni di euro per le imprese sia pure sotto forma di prestiti ci sembravano un bell’impegno anche perché fino a 25 mila euro la somma era garantita dallo Stato e quindi ci sembrava un atto di fiducia verso il mondo dell’imprenditoria minore, quello che più sta soffrendo per “ l’emergenza coronavirus”.
Ci soffermiamo un attimo sui prestiti fino a 25 mila euro, sicuramente quelli più interessanti per il nostro target imprenditoriale.
Nel decreto Legge n.23 del 08 aprile 2020 sono presenti alcuni “ paletti”:

  1. Il valore del prestito non potrà superare il 25% dei ricavi – Es. nel 2019 l’azienda ha avuto un fatturato di 50 mila euro il prestito massimo concedibile è di 12.500 euro; per averne 25 mila quindi occorre che il fatturato superi 100 mila euro.
  2. Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.

Il caso a), vale per tutte le imprese con il solo titolare.
Se invece l’azienda ha dipendenti il finanziamento non può essere superiore al maggiore tra i 2 dati dei punti a) e b).
Es: 1) fatturato 2019, 50 mila euro, costo del personale raddoppiato 60 mila euro, il finanziamento massimo ottenibile è di 25 mila euro.
Es: 2) fatturato 50 mila euro, costo del personale raddoppiato, ( si considera un part-time 23 mila euro), importo concedibile 23 mila euro.

C’è poi da tener conto che era stato detto che questi soldi venivano dati senza alcuna valutazione da parte del Fondo di garanzia e questo è presente nel decreto, ma rimane comunque facoltà, (leggi discrezionalità), della banca di erogare o meno il finanziamento.

Confermata la durata massima di sei anni per restituire il finanziamento con un periodo di preammortamento fino a 24 mesi.
Per gli importi superiori ai 25 mila euro, rimane la garanzia del 90% a carico dello Stato e del 10% a carico dei Confidi, però anche in questo caso ci saranno paletti per gli importi dei prestiti effettivamente erogati.

Ci sembra dunque che l’entusiasmo iniziale sia da rivedere proprio per i troppi paletti per erogare tali cifre soprattutto per gli artigiani che sono elemento indispensabile del sistema produttivo del Paese.
Da parte nostra, come Confederazione, sarà richiesto anche un allungamento del periodo di restituzione del prestito, almeno fino a 10 anni.
Abbiamo sentito proprio in questi giorni alcune banche e aspettano ancora indicazioni perciò che riguarda i tassi e l’effettiva operatività.
Dubbi ci sono, inoltre, da parte nostra che regga il sistema bancario di fronte ad una richiesta di domande che riteniamo molto molto elevata.

Notiziario speciale covid-19

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E’ stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato e Pmi scaduto il 30 Giugno 2016, che contempla tra l’altro, il riallineamento dei livelli retributivi del comparto artigiano a quelli stabiliti dagli altri contratti del settore.
Con l'intesa, giunge a termine il percorso di rinnovo iniziato con la sottoscrizione del Protocollo sul Welfare Contrattuale il 31 gennaio 2019 e il Protocollo sugli Enti Bilaterali il 20 maggio 2019; le Parti hanno concordato, nell’ambito della omogeneizzazione dei costi contrattuali di settore, un aumento retributivo che, dal febbraio 2020 recupera l’AFAC e la decorrenza di due tranches salariali che saranno erogate nel marzo 2021 e nel gennaio 2022.
Le Parti inoltre hanno stabilito che il contributo primario a PREVEDI, Fondo di previdenza complementare nazionale di settore edile previsto all'art.92, viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dal 1° Marzo 2020. Le Parti hanno altresì stabilito la costituzione di due Commissioni Bilaterali. Una Commissione Bilaterale, denominata "Commissione apprendistato e specificità", che dovrà redigere, entro il 31 maggio 2020, testi normativi e contrattuali sulla base delle richieste avanzate in sede di trattativa contrattuale dalla parte datoriale e si occuperà
contestualmente anche di prevedere nuove ed innovative previsioni contrattuali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Una Commissione Bilaterale, denominata "Commissione revisione, semplificazione e armonizzazione normativa del CCNL", che si occuperà della revisione generale dell'impianto contrattuale, adeguandolo ed integrandolo con gli Accordi e/o rinnovi intercorsi dall'ultima stesura contrattuale del 2008 e che dovrà concludere i propri lavori entro il 31 luglio 2020. Le Parti hanno concordato che, contestualmente alle due nuove Commissioni sopra indicate, sia costituita la commissione della Bilateralità paritetica già prevista nell'Accordo del 20/05/2019. Il nuovo contratto si applica dal 1° Gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° Gennaio 2020 o instaurati successivamente.

Il nostro ufficio sindacale rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario al riguardo telefonando allo 0583/47641.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm). Maggiori dettagli in allegato DCPM 

Scarica il DPCM del 18 ottobre 2020

Per informazioni chiamare gli uffici della Confartigianato imprese Lucca tel. 058347641

Il Decreto Fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 12472019) vengono introdotti nuovi adempimenti a carico dei Committenti, Appaltatori e Subappaltatori.
Nel caso di appalti superiori a 200.000,00 euro, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e/o appaltatore, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente e/o appaltatore, dovranno trasmettere entro i 5 giorni successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e/o subappalto identificati mediante codice fiscale, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettagli delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di tali lavoratori.
Gli obblighi di cui sopra non trovano applicazione per le imprese così dette “virtuose” cioè che possano far valere i seguenti requisiti di regolarità fiscale (DURF):

  • risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con le dichiarazioni;
  • abbiano eseguito versamenti nell’ultimo triennio sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte sui redditi, irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro;

I requisiti di cui sopra dovranno essere certificati dall’Agenzia delle Entrate e tale certificazione ha validità di 4 mesi.
Si fa presente che l’appaltatore dovrà inviare la documentazione di cui sopra al committente, mentre il subappaltatore dovrà inviare la documentazione, sia all’appaltatore che al committente.
Il committente e a cascata l’appaltatore, dovrà oltre a farsi consegnare la documentazione, controllare che sai la retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore che le ritenute fiscali non siano “manifestamente incongrue”.

Sanzioni:
In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera ed entro 90 giorni comunicare all’Agenzia delle Entrate tale inadempimento.

Per ulteriori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641.