Il MIUR ha adottato le Linee Guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che delineano le modalità di svolgimento di tali percorsi anche con riferimento agli aspetti della salute e sicurezza e ai limiti numerici studenti/tutor aziendale.
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (Art. 1, commi 784 – 787, legge n. 145/2018) è intervenuta in primo luogo ridenominando i percorsi di alternanza scuola - lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
La finalità di tali percorsi, come evidenziato dal documento, è prevalentemente orientativa e volta in via prioritaria a far acquisire competenze trasversali agli studenti nell’ottica di un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore.
Tutte le attività condotte nell’ambito di tali percorsi devono, pertanto, essere finalizzate principalmente a tale scopo: pur quando il percorso si svolga in contesti extra scolastici e professionali, non deve trattarsi “di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di un approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva di lungo termine”.
La legge n. 145/2018 è intervenuta, inoltre, sulla durata dei percorsi prevedendo che a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, i percorsi avranno una durata complessiva:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

A fronte di tali elementi di innovazione Confartigianato evidenzia, tuttavia, come l’intervento normativo non appaia rispondente alla necessità di migliorare l’efficacia dell’alternanza scuola – lavoro e, quindi, alla necessità di creare un maggiore collegamento tra mondo della scuola e mercato del lavoro. Infatti, la riduzione del numero di ore, specie per i tecnici ed i professionali, appare eccessiva, dal momento che proprio questo segmento formativo, unitamente a quello dell’istruzione e formazione professionale, è quello che ha uno strettissimo collegamento con il sistema produttivo italiano, così come il mancato riferimento al “lavoro” nella denominazione dei percorsi indebolisce l’idea che anche quest’ultimo possa essere una forma di apprendimento.

Per ulteriori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641.

Per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Per maggiori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 124/2019,articolo 3, si prevede l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL o FISCONLINE dell' Agenzia delle Entrate, per effettuare pagamenti tramite F24 con compensazioni.
La novità fondamentale prevista dal Decreto, e' che viene esteso l'obbligo di utilizzare i canali telematici anche per il recupero di somme come il Bonus Renzi (d.l. 166/2014) - Codice tributo 1655 della sezione Erario del modello F24, nonché tutti i rimborsi derivanti da Mod. 730.
Il decreto fiscale non fissa una data precisa di decorrenza dei nuovi obblighi, facendo quindi supporre che l'obbligo sia entrato in vigore il 28/10/2019 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), se ne evince quindi che la nuova normativa sarà applicabile già dal 29 Dicembre 2019.
E' bene tenere presente, che qualora il modello F24 “venga scartato” in quanto contenente compensazioni non presentate tramite il canale corretto, è prevista una sanzione fissa di 1.000 euro a partire dalle deleghe presentate dal mese di Marzo 2020
Tenuto conto di quanto sopra esposto, invito tutte le aziende amministrate , che fino ad ora utilizzavano il normale canale di invio HOME BANKING di procedere con la richiesta di accredito al canale FISCONLINE con attribuzione del relativo codice PIN . Tale procedura è fattibile o tramite i servizi telematici on line dal sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure recandosi personalmente presso gli sportelli delle sedi dell'agenzia delle Entrate.
Considerando i tempi tecnici che sono richiesti per il rilascio delle credenziali, vi invito, qualora non siate in possesso delle stesse , per il prossimo invio dei contributi relativi alla mensilità di Dicembre 2019 con scadenza a giovedi 16 Gennaio 2020, di fornirci i codici IBAN su cui effettuare gli addebiti , per permetterci di inviare le deleghe F24 tramite il nostro canale telematico come intermediari, in modo tale da rispettare la scadenza dei pagamenti senza ulteriori disagi.

RIEPILOGO LE NUOVE MODALITA'

Modello F24 con saldo positivo, senza compensazioni
OBBLIGO DI HOME BANKING E FACOLTA' CANALE INTERMEDIARI

Modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI CANALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(Entratel o Fisconline)

Modello F24 a zero
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI CANALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(Entratel o Fisconline)

Nella seduta del Cda di Fsba del 17 dicembre u.s. è stata deliberata la proroga di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 17 dicembre 2018 e del 4 febbraio 2019 in materia di aumento delle settimane di Assegno ordinario e di massimale di calcolo.
Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale di Assegno ordinario sono confermati nella durata fino ad un massimo di 20 settimane, cosi come gli importi dell’assegno ordinario e straordinario continueranno ad essere calcolati su un massimale pari ad euro 1.193,75.
Viene inoltre sospesa per un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2020), la condizione del previo esaurimento da parte dell’azienda degli strumenti ordinari di flessibilità (es. ferie e permessi residui) prima di accedere alle prestazioni del Fondo.

Chi deve fare l’aggiornamento FER ed entro quando?
I responsabili tecnici delle imprese che installano o effettuano manutenzione straordinaria su impianti FER che hanno ottenuto la nomina di responsabile prima del 31 dicembre 2016 e che non hanno mai adempiuto all’obbligo di formazione prevista (16 ore di corso di aggiornamento) sono tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento entro il 31 dicembre 2019.
I responsabili tecnici delle imprese che hanno già preso parte ad un primo corso gli viene allungata la validità dell’aggiornamento fino al 31 dicembre 2022.
I responsabili tecnici nominati che hanno acquisito i requisiti a seguito di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore sono tenuti a seguire un corso abilitante di 80 ore. Doveroso sottolineare che il percorso abilitante è obbligatorio per chi è diventato responsabile tecnico mediante titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.