Vi informiamo che il 4 ottobre 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, sollecitata da alcune strutture ispettive periferiche, con un Parere (allegato) è intervenuta nuovamente in materia di lavoro intermittente effettuando una nuova lettura di quelle clausole di contratto collettivo che pongono il divieto di utilizzo della tipologia contrattuale disciplinata dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 81/2015.

Secondo il nuovo orientamento ministeriale devono infatti ritenersi legittime tali clausole atteso che “il richiamato articolo 13 […] non sembra escludere che la contrattazione collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale”.

Tale orientamento sostituisce quello precedentemente diramato dalla stessa Amministrazione con la risposta ad Interpello n. 37 del 2008, nell’ambito della quale – in vigenza della normativa di cui al d.lgs. 276/2003 - si era ritenuto di dover escludere che la contrattazione collettiva avesse un “potere preclusivo” in grado di vietare l’utilizzo del lavoro intermittente.

Nel nostro comparto una clausola di questo tipo è prevista dal CCNL Autotrasporto merci, nelle premesse al Capitolo III – Mercato del Lavoro.

Da contatti informali con la Direzione interessata ci è stato detto, con riguardo ai rapporti di lavoro intermittente in essere stipulati ai sensi del D.M. 23/10/2004 che fa rinvio alla tabella allegata al RD 2657/23, che tale nuovo orientamento è produttivo di effetti dalla data del 4 ottobre 2016, pertanto i contratti di lavoro intermittente gestiti fino a quel momento in forza del precedente orientamento ministeriale dovrebbero comunque ritenersi legittimi.

La Direzione in parola ci ha altresì consigliato di adeguare al nuovo orientamento tali rapporti di lavoro.

Infine, si evidenzia che secondo il Parere ministeriale “resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi atteso che l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni (cfr. interpello n. 10/2016)”.

Alla luce del suddetto nuovo orientamento la Confederazione, unitamente alla Confartigianato Trasporti, ritiene quindi che una modifica contrattuale, finora nettamente osteggiata dalle organizzazioni sindacali, sia ancor più urgente e necessaria. Il tema sarà pertanto portato all’attenzione delle organizzazioni sindacali già dalla prossima riunione che si terrà l’8 novembre 2016.