Pubblicato dal Ministeo della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017, documento sugli obiettivi e i criteri della vigilanza in merito alle sostanze chimiche, predisposto dal Ministero in collaborazione con Gruppo Tecnico Interregionale Reach-Clp con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.
Destinatari: utilizzatori professionali di agenti chimici. Ma mentre i grandi produttori si sono già attrezzati, riscontriamo criticità nei "rebrender", commercianti, piccoli formulatori... Non sempre consapevoli del loro ruolo "REACH", non trasmettono correttamente le informazioni in loro possesso alle aziende utilizzatrici e ai fornitori (vera novità del REACH).

Obblighi delle aziende utilizzatrici

L'obbligo di verificare se l'uso previsto nella sua azienda è contemplato dal fornitore della sostanza spetta all'utilizzatore a valle (art. 34 del Regolamento Reach) cioè all'azienda stessa.
Sempre al datore di lavoro spetta l'onere di mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti effettivamente impiegati in azienda e l'archivio delle relative Schede di Sicurezza.

Tali schede devono:

  • essere redatte conformemente a quanto disposto dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e s.m.i.;
  • essere accessibili ai lavoratori.

Coloro che ricevono una SDS sono quindi tenuti a controllare che il loro uso della sostanza sia compreso nell’elenco di quelli identificati e adeguarsi alle misure prescritte, in quanto frutto di una valutazione della sicurezza chimica. Se l’uso non è tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle è tenuto a informare il proprio fornitore (per integrare l'uso) o effettuare una propria Valutazione sulla Sicurezza Chimica per tale uso, redigendo un rapporto sulla sicurezza chimica da inviare all’ECHA. Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l’utilizzatore a valle è esposto per quanto sopra a specifiche sanzioni.

Conseguenze per le aziende utilizzatrici

Se l'uso fatto in azienda non fosse tra quelli pertinenti riconosciuti dal fornitore, si applica l'articolo 5 del Regolamento REACH "No data, no market", cioè: non è più possibile commercializzare né sostanze, né articoli!

Attenzione: Ricordiamo che la verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830) è uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2017.