Il governo Draghi inizia ad affrontare i primi nodi lasciati in eredità dalla crisi aperta da Renzi e chiusa da Mattarella con l'incarico all'ex presidente della BCE. Sul tavolo, innanzitutto, il blocco dei licenziamenti attualmente in vigore fino al 31 marzo. Sarà infatti la proroga o meno del blocco che dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dal governo fino a 26 settimane nel DL Ristori cinque.
Entro il 31 marzo il nuovo governo dovrà esprimersi e non sarà una questione facile.

Obiettivo estate – L'obiettivo del nuovo esecutivo sembra essere quello di arrivare fino all'estate con i sostegni esistenti: cassa integrazione e blocco licenziamenti. Nel frattempo intrecciare tre riforme essenziali: ammortizzatori, politiche attive e pensioni. Per consentire a chi – al termine del blocco – rimarrà senza posto di riqualificarsi e ricollocarsi oppure avvicinarsi alla pensione.

Orlando come Catalfo – Ad oggi il ministro del Lavoro Andrea Orlando parte da una proposta dell'ex ministra Nunzia Catalfo: 18 ulteriori settimane di Cig Covid e divieto di licenziare per chi la usa, ma a scalare. Ma non è escluso che si opti per una cassa integrazione per tutti con blocco totale dei licenziamenti, magari su un arco temporale più contenuto.

La riforma degli ammortizzatori – Ma la questione licenziamenti e Cig Covid è legata a filo doppio al tema della riforma degli ammortizzatori sociali che sollecitiamo da tempo e che il governo Conte, con la commissione di esperti voluta dal ministro del lavoro Catalfo, aveva solo abbozzato: dalla Cig ad una nuova Naspi, dall'assegno di ricollocazione ad un nuovo contratto di espansione fino alla formazione e alle politiche attive. Senza contare gli interventi a sostegno dell'occupazione dei giovani e delle donne i più colpiti dalla crisi.

Entro il 1 marzo 2021 (il 28 è domenica) i soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del “regime contributivo agevolato” devono comunicare la propria adesione, secondo le modalità descritte nella circolare Inps n. 29/15.
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ricordiamo infatti che gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato “regime contributivo agevolato”.
L'agevolazione consiste in una riduzione della contribuzione pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.
I soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Tale regime contributivo agevolato si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari nel 2020 del suddetto regime agevolato fiscale e previdenziale che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubbicate sul sito www.gpdp.it. L'intento dell'Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.
Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull'emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che EVENTUALMENTE imponga la vaccinazione anti Covid – 19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d. lgs. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei c asi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Faq del Garante privacy in pdf

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Con Sentenza n 5608 depositata il 12 febbraio 2021 la Cassazione si è espressa come segue:
in tema di reati tributari il limite previsto dall'art 76 comma 1 del DPR 602/73 opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non per altre categorie di creditori e non costituitsce limite all'adozione nè della confisca penale, sia diretta o per equivalente, nè del sequestro preventivo ad esso finalizzato.
Quanto previsto dalla normativa in tema di riscossione e in particolare dall'art 76 del DPR 602/73 comma 1 non trova applicazione nei provvedimenti di tipo penale per reati tributari
L'art 76 comma 1. stabilsce che:
"Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente".
Il suddetto limite dell’espropriazione immobiliare opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori.
Nel caso di specie la Corte di cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di due imprenditori legali rappresentanti di una Srl.
La misura cautelare era stata ordinata nell'ambito di un’indagine per il reato di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Anche l’immobile prima e unica casa di proprietà di una dei due imprenditori veniva sequestrato.
L’imprenditore presentava ricorso che veniva considerato non fondato in quanto appunto l’art 76 su citato non determina alcun impedimento trovando applicazione sono nei confronti dell’Erario.
Peraltro come sottolineato dalla Cassazione il limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari è inapplicabile anche a norma dell’articolo 2740 del Codice civile che dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Per i reati tributari tali limitazioni non sono espressamente previste, con la conseguenza che non possano essere introdotte deroghe.

Con ordinanza n. 618 del 13/03/2020, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a prorogare la scadenza dei permessi di 30 giorni. I permessi, la cui scadenza era prevista per il 30/04, quindi, saranno rinnovabili sino al 31/05/2020. I permessi in scadenza il 30/06, invece, saranno validi sino al 31/07/2020.
Con ordinanza n. 659 del 02/04/2020, poi, il Comune ha prolungato la disattivazione della ZTL della Città di Lucca al 13/04/2020 che, quindi, è accessibile senza previa autorizzazione nel massimo rispetto delle direttive previste dai ari DPCM del Governo.
Con la medesima ordinanza è stata prolungata anche la chiusura dell’Ufficio Permessi sino alla stessa data.
Al momento attuale queste sono le direttive che abbiamo ricevuto dell’Amministrazione Comunale. Resta sottinteso che potranno esserci ulteriori proroghe che eventualmente saranno emanate in relazione alle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso. Si consiglia di seguire eventuali ulteriori sviluppi o sul sito www.metrosrl.it o chiedendo nuovamente informazioni via posta elettronic al seguente indirizzo ufficio Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .