Vi segnaliamo che è confermata anche per l’anno 2021 la CONVENZIONE SIAE che consente alle imprese associate alla CONFARTIGIANATO di usufruire di sconti sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati quali (radio, lettori, cd, computer via web, televisori etc) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge l’attività.
I prezzi degli abbonamenti sono invariati rispetto allo scorso anno e sono confermate anche le riduzioni previste dalla Convenzione, che sono del 25% sulle tariffe per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e negli stabilimenti balneari.
Per stipulare l’abbonamento per la “musica d’ambiente” è possibile rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo della riduzione, è previsto per il 1/3/2021 (salvo proroghe).
Si ricorda alle imprese associate di procurarsi l’Attestazione di Iscrizione alla Confartigianato Lucca da esibire agli uffici SIAE.
La segreteria della Confartigianato Lucca sta procedendo all’inoltro via e.mail dell’Attestazione anno 2021. In caso di mancata ricezione potete rivolgervi alla segreteria della Confartigianato Lucca al n. 0583/47641.
Si ricorda che è fissato al 31/5/2021 il termine per il versamento alla SCF, Società Consortile Fonografici, del diritto anno 2021, per la diffusione in locali aperti al pubblico di musica registrata.
Come per gli anni precedenti la raccolta del diritto SCF, per saloni di acconciatura ed estetica, è effettuata dalla SIAE.
Lo sconto riservato ai saloni di acconciatura ed estetica associati alla Confartigianato Imprese di Lucca - in virtù della convenzione in essere tra Confartigianato e SCF - ammonta al 15%.
La segreteria della Confartigianato Lucca sta inviando in questi giorni le Dichiarazioni di Iscrizione anno 2021, a mezzo e.mail.
Per ogni necessità siete invitati a contattare la segreteria della Confartigianato Lucca al n. 0583/47641.
Importante traguardo raggiunto dalla categoria dei Restauratori di Confartigianato Imprese nell’annosa battaglia sull’elenco unico dei Restauratori di Beni Culturali, che ha ottenuto un grande riconoscimento giuridico grazie alla sentenza del Tar del Lazio (Sentenza n. 1568/2021), che si è espresso in favore degli operatori del settore.
Il giudice, esprimendosi contro la richiesta di un’altra Associazione che chiedeva la creazione di più elenchi dei Restauratori di Beni Culturali in base al titolo di formazione, ha confermato che in Italia esiste un’unica figura di Restauratore di Beni Culturali così come già riconosciuta anche dal Ministero dei Beni culturali e che tutti coloro che vi sono iscritti hanno gli stessi privilegi di legge. Rigettando tali richieste, la sentenza apre, quindi, alla prossima pubblicazione dell’atteso elenco unico.
Roberto Favilla, Direttore di Confartigianato Imprese Lucca, esprime grande sodisfazione per il risultato conseguito, “un unico elenco dei Restauratori di beni culturali abilitati ad effettuare lavori di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell’architettura – afferma Favilla - risolverà la confusione creatasi con la permanenza di differenti modalità di riconoscimento. Nell’elenco unico – gli iscritti dovranno legittimamente risultare differenziati soltanto in ragione del relativo settore di competenza e non anche, come pretendeva l’Associazione ricorrente, in funzione del “titolo” della rispettiva qualifica”.
Favilla esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito e per l’impegno della Confederazione su un tema tanto spinoso quanto vitale per molte imprese del restauro associate.
La legge di bilancio per il 2020 ha previsto che le misure in favore della creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile possano essere integrate, nel rispetto della normativa dell'UE, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei, sulla base di convenzioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Il decreto in oggetto va a ridefinire le modalità di attuazione delle misure per l'autoimprenditorialità femminile e giovanile. Il decreto e le disposizioni previste si applicheranno alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data che sarà indicata nel successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne stabilirà criteri e modalità di esecuzione. Fino a quando non sarà emanato questo ulteriore provvedimento resteranno valide le disposizioni di cui al decreto interministeriale 8 luglio 2015 , n. 140 che prevede:
Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che la Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto ulteriori misure per l'imprenditoria femminile attraverso la creazione di un Fondo a sostegno per l'impresa femminile con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Anche questa norma per essere operativa necessiterà di un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 28 febbraio ed al quale il Ministero stesso sta lavorando.
E' stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate risolve il dubbio in merito al trattamento fiscale delle provvidenze ricevute a norma del D. L. n. 109/2018, quale sostegno a seguito del crollo del “Ponte Morandi”, nel Comune di Genova.
L'articolo 5, comma 3, del decreto legge, aveva autorizzato il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori consistenti nella forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.
Il decreto attuativo (DM 24 dicembre 2018) aveva precisato che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardavano, tra l'altro:
Il medesimo decreto aveva anche stabilito i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.
Secondo l'Agenzia delle entrate, tale ristoro assume rilevanza fiscale come contributo in conto esercizio, essendo destinato a fronteggiare esigenze di gestione (cioè, consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo).
In assenza di una espressa previsione di legge occorre far riferimento ai principi ordinari.
Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 85 TUIR, è considerato ricavo di esercizio, che concorre alla formazione del reddito secondo i criteri di competenza o di cassa in ragione del regime contabile applicato dall'impresa.
“E' palese che si tratti di una svista da parte del legislatore – afferma la Presidente di Confartigianato Lucca, Michela Fucile – cionosnostante in merito ai ristori concessi gli autotrasportatori, che sono in prima linea nelle emergenze ed hanno subito enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia del Ponte Morandi, subiscono una beffa ingiustificabile”.